Reclami
Per presentare un reclamo scritto è possibile alternativamente:
- trasmetterlo per posta ordinaria a:
- Banca del Piceno – Ufficio Reclami c/o Ufficio Segreteria –Via Marziale 36 – Acquaviva Picena (AP)
- inviarlo per posta elettronica alla casella reclami@bancadelpiceno.bcc.it
- inviarlo per posta elettronica certificata alla casella pec@bancadelpiceno.pecbcc.it
- consegnarlo direttamente alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, che provvede al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all’Ufficio Reclami della Banca.
Scarica il MODULO RECLAMI
La Banca, successivamente ad una prima comunicazione di ricezione e di presa in carico del reclamo, risponderà entro 60 giorni dalla ricezione, se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti), entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo a servizi di investimento, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo alla violazione degli obblighi di comportamento che devono essere rispettati nei confronti dei contraenti polizze assicurative; entro 15 giorni lavorativi nel caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento di cui alla Direttiva 2015/2366/UE cd. PSD2 (bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito).
Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o qualora fosse comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà intraprendere le seguenti vie:
AVVERTENZA!!!
Si segnala che è obbligatorio, prima di agire in giudizio, esperire il “tentativo di mediazione“, cioè chiamare la controparte di fronte ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito Albo e tentare così di raggiungere un accordo spontaneo.
Ad esempio, possono essere utilizzati per svolgere tale “tentativo di mediazione” obbligatorio, i sopra citati ABF, Conciliatore BancarioFinanziario e Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob (così come ogni altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia).
Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
Dopo aver presentato un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.ito richiesto alla Banca.
Scarica i documenti:
Controversie inerenti servizi e attività d’investimento
l Cliente, dopo aver presentato un reclamo in materia servizi e attività di investimento, in mancanza di risposta entro i termini previsti (60 giorni), o qualora fosse comunque insoddisfatto dell’esito del reclamo, potrà rivolgersi:
all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it o chiedere informazioni alla Banca.
Scarica i documenti:
Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
- all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
Scarica i documenti:
Reclami relativi a bonifici transfrontalieri
Il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della Banca per qualunque questione derivante dall’esecuzione di bonifici transfrontalieri, purché:
- Non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l’ordinante per l’esecuzione dell’ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell’importo dello stesso;
- la questione non sia stata portata all’esame dell’Autorità giudiziaria, di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale