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15/01/2021
Sisma Centroitalia 2016 - Proroga Sospensione pagamento rate mutui

Si informa la gentile clientela che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 170 del 30.12.2020), che, tra l’altro (art. 1, commi 946, 947 e 948), dispone una proroga alla sospensione delle rate mutuo per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016. In particolare:

  • comma 946: All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
  • comma 947: All’articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: “31 dicembre 2020” fino a: “secondo periodo del medesimo comma 6” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell’art. 14 del decreto-legge n. 244 del 2016”.
  • comma 948: Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000,00 euro, per l’anno 2021.

In considerazione di quanto sopra, i clienti già interessati dalle precedenti proroghe, l’ultima con scadenza dicembre 2020, ed intenzionati ad usufruire della nuova proroga prevista dalla Legge sopra riportata, potranno presentare richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui presso la propria filiale. Come in precedenza, il piano di ammortamento si “allunga” di un periodo pari a quello di sospensione: quindi, qualora si sia optato per la sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il pagamento degli interessi avverrà con le stesse modalità e scadenze previste nel contratto di mutuo; qualora invece si sia optato per la sospensione dell’intera rata, durante il periodo di sospensione matureranno “interessi di sospensione” calcolati sul debito residuo in essere al momento della sospensione ed al tasso contrattuale vigente; gli stessi saranno imputati in quote costanti su tutte le rate a scadere alla ripresa dei pagamenti. Per le operazioni di sospensione in questione, al mutuatario non saranno applicate spese di istruttoria o ulteriori oneri aggiuntivi.

Le richieste di sospensione dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2021.

Il personale delle filiali è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
 

BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO
La Direzione Generale

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